Dal 6 Febbraio 2016 è partita l'ultima depenalizzazione
con n. 2 Decreti Legislativi del 15 Gennaio 2016
Pubblichiamo un qualificato studio del nostro Associato di APL Marche
Magg. Dott. Giovanni Paris Comandante la P.M. di Porto San Giorgio (FM)
e un approfondimento della Dott. ssa Ascolani Maria Cristina
DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2016 N° 7
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI PECUNIARIE CIVILI, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 28 APRILE 2014, N. 67"
DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2016 N° 8
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE, A NORMA DELL’ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE 28 APRILE 2014, N° 67”
La Circolare del Ministero sulla guida senza patente (Depenalizzata)
Autore: Magg. Dott. Giovanni Paris
LA NORMATIVA
LA LEGGE DELEGA
La Legge 28 aprile 2014 n° 67 ha recato "Deleghe al
Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili".
La legge al primo capo conteneva la delega al Governo in materia di depenalizzazione e di abrogazione di reati;
I DECRETI DELEGATI
Sulla G.U n° 17 del 22 gennaio 2016 sono stati pubbllicati:
D.L.gs 15 gennaio 2016 n° 7 "Disposizioni inmateria di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67";
D.L.gs 15 gennaio 2016 n° 8 "Disposizioni inmateria di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67".
I decreti entrano in vigore il 06 febbraio 2016.
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D.L.gs 15 gennaio 2016 n° 7
LA ABROGAZIONE
LA DELEGA
Con l'art. 2/3 della L. 67/14 (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria), venne delegato il Governo alla emanazione di norme che prevedessero la abrogazione di una serie di norme incriminatrici contenute nel codice penale.
LA DELEGA PER LA ABROGAZIONE
La delega prevedeva una operazione di abrogazione di alcuni reati previsti dal codice penale, ma senza una contestuale trasformazione in illecito amministrativo, resterebbe ferma comunque la possibilità del risarcimento del danno per tali fatti che permangono nella loro illiceità, seppur solo civile.
La situazione riguardava i seguenti reati previsti dal c.p.:
i delitti di falso relativi alle scritture private
“Falsità in scrittura privata” (art. 485 c.p.) e “Uso di atto falso (art. 489 c.p.) contenuti Libro secondo, titolo VII, capo III del c.p, ad esclusione delle fattispecie previste dall’art. 491 c.p.
.”Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena”, (sono documenti equiparati agli atti pubblici quale il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore).
N.B. La abrogazione dell’art. 485 c.p. avrebbe reso pertanto impossibile perseguire penalmente chi falsifica un contrassegno o un certificato di assicurazione (documenti non considerati atti pubblici, ma “scrittura privata” con “parte lesa”, soggetto passivo, l’impresa assicuratrice che ha diritto di presentare querela) per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, si potrà procedere pertanto esclusivamente ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada.
il delitto di "Ingiuria" (art. 594 c.p.), delitto rientrante nella categoria dei "delitti contro l'onore" insieme al delitto (più grave) di "Diffamazione" (art. 595 c.p.) che rimane reato;
il delitto di "Sottrazione di cose comuni" (art. 627 c.p.);
il delitto di "Usurpazione" (art. 631 c.p.);
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il delitto di "Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi" ( art. 632 c.p.);
il delitto di "Invasione di terreni o edifici" (art. 633/1 c.p.), esclusa la fattispecie del comma 2 procedibile d’ufficio ed i casi relativi a beni pubblici o destinati ad uso pubblico;
il delitto di "Danneggiamento" (art. 635/1 c.p.), escluse le ipotesi di perseguibilità d’ufficio;
il delitto di "Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito" (art. 647 c.p.).
CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA ABROGAZIONE
Il D.L.gs 7/16 ha provveduto alla abrogazione di alcune delle ipotesi di reato sopra indicate.
L’art. 1 del D.L.gs 7/16 prevede espressamente, come da delega, la abrogazione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 594, 627, 647 c.p., mentre la abrogazione degli artt. 485 e 486 c.p. deriva dalla delega che faceva riferimento alle condotte relative a scritture prìvate di cui al titolo II, capo III del codice penale.
N.B. Si conferma che la abrogazione dell’art. 485 c.p. ha reso pertanto impossibile perseguire penalmente chi falsifica un contrassegno (di cui ora poi non è più obbligatoria la esposizione sul veicolo) o un certificato di assicurazione (documenti non considerati atti pubblici, ma “scrittura privata”, con “parte lesa”, soggetto passivo, l’impresa assicuratrice che ha diritto di presentare querela) per la responsabilità civile derivante dalla circolazio ne di veicoli a motore, si potrà procedere in tal caso pertanto esclusivamente ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada.
L’art. 2 del D.L.gs 7/16 procede alla modifica della formulazione di una serie di disposizioni del codice penale che necessariamente deve essere apportata a seguito della abrogazione degli articoli sopra indicati e ciò perché le disposizioni, pur non essendo integralmente abrogate, includono nel loro campo di applicazione ipotesi oggetto di abrogazione o sono disposizioni che si collegano ad articoli oggetto di abrogazione.
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Il legislatore delegato non ha ritenuto di esercitare la delega per le fattispecie di reato di cui agli artt. 631, 632 e 633 c.p. e la relazione tecnica accompagnatoria allo schema di decreto legislativo espone tale scelta, “…in quanto si tratta si tratta di fenomeni criminali che, seppur attualmente ancora di scarsa incidenza sul carico giudiziario, meritano, tuttavia, rilievo penale in quanto attengono ai fenomeni di occupazione di luoghi privati (a titolo esemplificativo, seconde case di villeggiatura) in via di drammatica espansione. …”.
In merito al reato di cui all’art. 635 c.p. “Danneggiamento” la delega prevedeva la abrogazione solo del primo comma e pertanto è stato riformulato l’art. 635 c.p. con la contestuale trasformazione delle ipotesi circostanziali di cui al comma 2 in corrispondenti fattispecie autonome di reato.
CONSIDERAZIONE
Della avvenuta abrogazione di questi reati non si può non rilevare come il cittadino di fronte a tali fatti è lasciato più "solo", sguarnito di una tutela penale, seppur attivabile a querela di parte, tutela che certamente può fare da maggiore deterrenza per la loro commissione.
Con la loro abrogazione è rimasta a favore della “vittima” solo la tutela civilistica, lo Stato evidentemente ha valutato ormai tali fatti come "questioni private".
A proposito la relazione tecnica accompagnatoria allo schema di decreto legislativo sottolinea che le ipotesi delittuose previste nel codice penale che il legislatore delegante ha inteso depenalizzare “…sono accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, ricollocandone il disvalore sul piano delle relazioni private. …”.
La scelta fatta dal legislatore si è detto deriva anche dal fatto che tali reati non fossero perseguibili d'ufficio, ma la loro perseguibilità era condizionata alla presentazione della "querela".
Cosa è la querela. La querela rientra tra le "condizioni di procedibilità " le quali consistono in particolari atti alla presenza dei quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero.
La legge prevede ipotesi in cui o per la mancanza di particolare gravità dei fatti o per la natura del reato o per la specifica qualifica rivestita dal suo autore, la perseguibilità dell’illecito dipende da un’ulteriore manifestazione di volontà proveniente da altri soggetti, pubblici o privati.
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Se mancano tali atti possono compiersi soltanto gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (art. 346 c.p.p.).
Il codice di procedura penale prevede quali condizioni di procedibilità la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere.
La querela nello specifico è l'atto con cui la persona offesa dal reato (la vittima del reato, il soggetto passivo), manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato di cui è vittima (art. 336 c.p.p.).
Sostanzialmente essa contiene la descrizione del reato e la richiesta che si proceda giudizialmente in ordine allo stesso.
E' questa situazione di rimettere la perseguibilità del reato alla volontà, diciamo così, "privata" del cittadino, che evidentemente ha fatto propendere il legislatore per la eliminazione dei reati sopra descritti dall'ordinamento giuridico, insieme, ovviamente allo scopo di diminuire anche il carico degli uffici giudiziari.
LA DELEGA PER LE SANZIONI CIVILI
L'art. 2/3 lett. c) della L. 67/14 prevedeva per i reati abrogati la istituzione di sanzioni pecuniarie civili che si sarebbero aggiunte alla possibilità del risarcimento del danno.
Il legislatore delegato aveva il compito di indicare:
le condotte alle quali si dovranno applicare;
l'importo minimo e massimo della sanzione; l'autorità competente ad irrogarle.
Esse avrebbero dovuto essere proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche (medesimi elementi di valutazione indicati nell’art. 11 della L. 689/81 che devono essere considerati dalla autorità competente nella determinazione della sanzione pecuniaria);
CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLE SANZIONI CIVILI
Nella relazione tecnica accompagnatoria allo schema di decreto legislativo si evidenzia che si affiancano alle sanzioni punitive di natura amministrativa un ulteriore e innovativo strumento di prevenzione dell’illecito costituito per l’appunto dall’istituto delle sanzioni pecuniarie civili.
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L’art. 3 del D.L.gs 7/16 prevede, ai fini dell’obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria civile aggiuntiva alle restituzioni e al risarcimento del danno, che il fatto illecito sia “doloso”, ciò perché vi è l’esigenza di adottare una scelta omogenea rispetto all’elemento soggettivo di imputazione originariamente previsto in sede penale ai fini della responsabilità.
L’art. 4 del D.L.gs 7/16 provvede ad indicare specificamente quali sono gli illeciti ai quali si applica la sanzione pecuniaria civile, così come richiesto dall’art. 2/3 lett. d) che imponeva al legislatore delegato di indicare tassativamente “le condotte alle quali si applica”.
La competenza alla irrogazione della sanzione pecuniaria civile è affidata al giudice civile competente a conoscere dell’azione civile di risarcimento del danno.
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D.L.gs 15 gennaio 2016 n° 8
LA DEPENALIZZAZIONE
LA DELEGA
LA DELEGA PER LA DEPENALIZZAZIONE PER TIPO DI PENA
Con l'art. 2/2 della L. 67/14 "Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria", venne delegato il Governo alla emanazione di norme che prevedessero la depenalizzazione di una serie di norme incriminatrici, contenute nel codice penale e nella legislazione speciale.
Venne prevista in via generale la delega per la depenalizzazione (trasformazione in illecito amministrativo) di tutti i reati per i quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (scelta del criterio generale "qualitativo" che fa riferimento al tipo di pena prevista), principio e scelta che già era stata operata con la L. 689/81 il cui art. 32
"Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda" già recitava in tal modo:
Art. 32 (Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
Nella delega si prevedeva però che fossero esclusi dalla depenalizzazione i reati previsti da alcune materie e ciò in ragione dell'importanza dei beni giuridici coinvolti, tali materie erano:
- edilizia e urbanistica;
- ambiente, territorio e paesaggio;
- alimenti e bevande;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza pubblica;
- giochi d'azzardo e scommesse;
- armi ed esplosivi;
- elezioni e finanziamento ai partiti;
- proprietà intellettuale e industriale.
N.B.Si può rilevare come tra le materie escluse dal la depenalizzazione non figurasse la "circolazione stradale" e ciò avrebbe comportato la depenalizzazione del reato previsto dall'art. 116/15 Codice della Strada di guida di un veicolo a motore senza avere conseguito la corrispondente patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
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CONTENUTO DEL
DECRETO LEGISLATIVO
SULLA DEPENALIZZAZIONE
PER TIPO DI PENA
L’art. 1/1 del D.L.gs 8/16 attua la delega prevedendo la depenalizzazione dei reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda e al comma 2 si specifica che essa si applica anche ai reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, specificando che le ipotesi aggravate, ovviamente, sono da ritenersi ancora reato.
Quanto sopra a differenza di quanto previsto dall’art. 32 della L. 689/81, il cui comma 2 aveva invece escluso dalla depenalizzazione quei reati che prevedevano nelle ipotesi aggravate la pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
L’art. 1/3 del D.L.gs 8/16 specifica che la depenalizzazione non riguarda i reati previsti dal Codice Penale (così come prevedeva anche l’art. 34 della L.
689/81), tranne le ipotesi indicate nell’art. 2/6.
Altresì l’art. 1/3 del D.L.gs 8/16 indica che la depenalizzazione non si applica ai reati compresi nell’elenco allegato al decreto stesso, elenco dove vengono indicati una serie di provvedimenti di legge che rientrano nelle materie elencate nella delega all’art. 2/2 L.
67/14, come sopra riportate, per le quali non poteva operare la depenalizzazione.
N.B.Come indicato poco sopra dal momento che tra le materie escluse dalla depenalizzazione non figura la "circolazione stradale", ciò comporta la depenalizzazione del reato previsto dall'art. 116/15 Codice della Strada di guida di un veicolo a motore senza avere conseguito la corrispondente patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici
LA DELEGA PER LA
DEPENALIZZAZIONE
DI SPECIFICI REATI
Venne prevista inoltre in via specifica la delega per la depenalizzazione (trasformazione in illecito amministrativo) di alcuni reati previsti dal codice penale
(scelta del criterio sussidiario "nominativo" che fa riferimento alla specifica figura criminosa) puniti con la pena detentiva e precisamente:
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il delitto di "Atti osceni" (art. 527/1 c.p.), riguarda la ipotesi dolosa prevista dal comma 1 che era rimasta reato dopo la depenalizzazione della ipotesi disciplinata dal comma 2 operata dall'art. 44 del D.L.gs 507/99 e riguardante la ipotesi di "atti osceni colposi", resta reato invece la ipotesi del comma 2 se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano;
il delitto di "Pubblicazioni e spettacoli osceni",
(art. 528/1 e 2 c.p.), limitatamente alle ipotesi del primo e secondo comma, quindi restano reato le ipotesi del comma 3, cioè la pubblicizzazione a fini di commercio di pubblicazioni ed oggetti osceni e la realizzazione di spettacoli osceni;
la contravvenzione di "Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di tumulto" (art. 652 c.p.), illecito forse poco conosciuto, ma la cui esistenza è di particolare importanza, in quanto tutela quale bene giuridico l'ordine pubblico contro qualsiasi comportamento contrario al dovere di solidarietà sociale che rende difficoltoso o ritarda l'adempimento dei doveri dell'autorità, la fattispecie punisce infatti chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio;
la contravvenzione di "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" (art. 659 c.p.);
la contravvenzione di "Abuso della credulità popolare" (art. 661 c.p.);
la contravvenzione di "Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive" (art. 668 c.p.);
la contravvenzione di "Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloqio" (art. 726 c.p.), il reato di turpiloquio previsto dal comma 2 era già stato abrogato dall'art. 18 della L. 205/99.
Era stata prevista dall'art. 2/1 lett. c) la delega per la depenalizzazione altresì del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
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Infine si prevedeva la delega per la depenalizzazione delle contravvenzioni previste da diverse disposizioni di legge:
art. 11/1 L. 234/31 “Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici”;
art. 171quater L. 633/41 “Protezione del diritto d'autore”, che punisce chi, abusivamente e a fini
di lucro, concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore o esegue la fissazione su supporto audio, video o audio/video delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80 (quelle dal vivo);
art. 3 D.Lgs.Lgt. 506/45 che punisce l'omessa denuncia relativa alla detenzione di beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica Sociale Italiana;
art. 15/2 L. 1329/65 “Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili”, che punisce chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri e apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità;
art. 16/4 D.L. 745/70, che punisce l'installazione o l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione in mancanza di concessione;
art. 2/2 D.P.R. 309/90 “Testo unico stupefacenti” che punisce (salvo che il fatto costituisca reato più grave) l'inosservanza delle prescrizioni e delle garanzie cui è subordinata l'autorizzazione alla coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I (droghe pesanti) e II (droghe leggere).
CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA DEPENALIZZAZIONE PER SPECIFICI REATI
L’art. 2 del D.L.gs 8/16 procede alla depenalizzazione di una serie di reati previsti dal Codice penale e precisamente quelli indicati nell’art. 2/1 lett. b) della L.
67/14, ad eccezione del reato previsto dall’art. 659
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LA DELEGA PER LA DEPENALIZZAZIONE DEL REATO DI CLANDESTINITA'
c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, per il quale il Governo non ha ritenuto di esercitare la delega e in merito a tale decisione la relazione tecnica accompagnatoria allo schema di decreto legislativo afferma che le ragioni politiche sottese alla scelta di non attuare le direttive di depenalizzazione a proposito del reato in discussione risiedono nel fatto che è fattispecie che riguarda "...materia 'sensibile' per gli interessi coinvolti, in cui lo strumento penale appare come indispensabile per la migliore regolazione del conflitto con l'ordinamento innescato dalla commissione della violazione".
L’art. 3 del D.L.gs 8/16 procede alla depenalizzazione di una serie di reati previsti da specifiche disposizioni di legge, fattispecie indicate nell’art. 2/1 lett. c) e d) della L. 67/14, compresa quella prevista dall’art. 28/2 D.P.R. 09/10/90 n° 309 (T.U.Stupefacenti), per il quale il Governo non intendeva esercitare la delega e in merito la relazione tecnica accompagnatoria allo schema di decreto legislativo a proposito affermava che le ragioni politiche sottese alla scelta di non attuare le direttive di depenalizzazione a proposito del reato in discussione risiedevano nel fatto che è fattispecie che riguarda
"...materia 'sensibile' per gli interessi coinvolti, in cui lo strumento penale appare come indispensabile per la migliore regolazione del conflitto con l'ordinamento innescato dalla commissione della violazione".
L' art. 2/3 lett. b) della L. 67/15 prevedeva la delega per la trasformazione in illecito amministrativo del reato di clandestinità (art. 10bis T.U. Immigrazione, D.Lgs.
286/98), stranamente inserendo tale depenalizzazione nel comma 3 che trattava delle ipotesi di abrogazione di reati.
A differenza delle altre ipotesi di depenalizzazione previste nel comma 2 il legislatore delegante qui non indicava le sanzioni amministrative da applicare in sostituzione di quelle penali, ponendo quindi il problema di quale sarebbe stato il criterio nella individuazione del tipo di sanzione ed il limite nella quantificazione delle sanzioni da parte del legislatore delegato, a meno che, e ciò era l'ipotesi più plausibile si prendesse a diretto riferimento quale importo della sanzione pecuniaria amministrativa quello previsto dall'art. 10bis che punisce il fatto con l’ammenda da € 5.000 a € 10.000.
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CONTENUTO DEL
DECRETO LEGISLATIVO
SULLA DEPENALIZZAZIONE
DEL REATO DI CLANDESTINITA'
La questione però non va più posta in quanto il Governo non ha esercitato la delega in ordine a tale reato, che pertanto rimane tale.
Anzi è stata manifestata una espressa volontà contraria di principio in ordine non solo al reato in discussione, ma anche su tutti i reati in materia di immigrazione, prevedendo l'art. 1/4 del D.L.gs 8/16 che la depenalizzazione "...non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n° 286".
La relazione tecnica accompagnatoria allo schema di decreto legislativo a proposito afferma che le ragioni politiche sottese alla scelta di non attuare le direttive di depenalizzazione a proposito del reato in discussione risiedono nel fatto che è fattispecie che riguarda
"...materia 'sensibile' per gli interessi coinvolti, in cui lo strumento penale appare come indispensabile per la migliore regolazione del conflitto con l'ordinamento innescato dalla commissione della violazione".
LA DELEGA PER LA
DETERMINAZIONE
DELLE SANZIONI
L'art. 2/2 lett. e) L. 67/14 prevedeva per i reati trasformati in illecito amministrativo:
come sanzione principale il pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 50.000;
una graduazione delle sanzioni in modo che siano adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche (medesimi elementi di valutazione indicati nell’art. 11 della L. 689/81 che devono essere considerati dalla autorità competente nella determinazione della sanzione pecuniaria);
la possibilità di prevedere sanzioni amministrative accessorie e consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione .
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CONTENUTO DEL
DECRETO LEGISLATIVO
SULLA DETERMINAZIONE
DELLE SANZIONI
L’art. 1/5 D.L.gs 8/16 prevede tre livelli sanzionatori a seconda dei limiti edittali della multa o dell’ammenda originariamente previste dalla fattispecie di reato ora depenalizzata.
L’art. 4 D. L.gs 8/16 prevede la applicazione da parte dell’autorità amministrativa competente con l’ordinanza ingiunzione della sanzione accessoria della sospensione della concessione, licenza et similia in caso di reiterazione specifica (v. art. 8bis L. 689/81) delle violazioni indicate nelle lettere a), b) e c).
LA DELEGA PER LA
INDICAZIONE DELLA AUTORITA' COMPETENTE
L'art. 2/2 lett. f) L. 67/14 prevedeva che si dovesse indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale fosse l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'art. 17 della L. 689/81.
Tale indicazione si palesava oltremodo opportuna perchè altrimenti il criterio applicabile sarebbe quello di fare riferimento all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza di questo, attribuire, con criterio residuale, la competenza al Prefetto, cosa che avviene ogni volta che non si abbia una indicazione specifica di altra autorità competente, con pregiudizio però di avere come riferimento una autorità volta per volta dotata di specifica competenza tecnica nella materia da trattare.
CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA INDICAZIONE DELLA AUTORITA' COMPETENTE
L’art. 7 D.L.gs 8/16 prevede come norma di principio che le autorità amministrative competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative sono quelle già previste come tali dalle leggi che contemplano le violazioni stesse e solo in caso di mancata previsione è competente il Prefetto.
Per i reati depenalizzati previsti dal codice penale autorità competente è il Prefetto.
Per la violazione relativa all’installazione o all’esercizio di impianti di distribuzione di carburante in particolare si prevede la competenza dell’autorità comunale competente al rilascio dell’autorizzazione.
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LA DELEGA PER LA ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO
L'art. 2/2 lett. g) L. 67/14 disponeva che dovesse essere prevista, per i casi in cui venisse irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.
In un precedente lavoro si formularono i seguenti commento ed osservazioni.
Per comprendere bene la norma bisogna chiarire cosa si intende per irrogazione della sanzione, cioè quando si ha irrogazione della sanzione:
La domanda da porre è se essa indica:
la somma astrattamente prevista dalla norma tra un minimo e un massimo edittale,
la somma che l'organo accertatore indica nel verbale di accertamento in seguito alla applicazione del criterio previsto dll'art. 16 L. 689/81 e cioè quella più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo edittale,
la somma determinata dalla autorità competente con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione .
E' da chiarire la portata della novità ed in quale momento si inserisce tale possibilità, la norma parla di
"irrogazione" e se il termine è utilizzato a proposito e secondo il suo significato tecnico, allora essa deve fare riferimento ad un momento particolare in cui è giunto il procedimento sanzionatorio, e cioè quello in cui l'autorità competente ha emesso l'ordinanza ingiunzione, solo in questo momento si può dire in modo corretto giuridicamente che la sanzione viene "irrogata"
(applicata), prerogativa appunto dell'autorità comp etente che non è propria dell'organo accertatore della violazione, il quale al momento della redazione del verbale, anche se indica in esso la somma da pagare in misura ridotta, tecnicamente non "irroga", non "applica" la sanzione.
Si ritiene che non possa essere altrimenti, perchè già la L. 689/81 all'art. 16 prevede come causa di estinzione dell'illecito amministrativo e di conseguenza del procedimento sanzionatorio l'istituto del "pagamento in misura ridotta" e non possono sussistere contemporaneamente due possibilità che produrrebber o lo stesso effetto, ma di natura confliggente tra loro
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perchè determinanti conseguenze diverse in ordine alla somma pecuniaria da pagare (la più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo per l'art. 16 L. 689/81, metà della sanzione per la novità in esame) .
Quanto sopra sarebbe suffragato anche dalla previsione nella norma della possibilità di procedere al pagam ento rateizzato della sanzione, rateizzazione che ai sensi dell’art. 26 della L. 689/81 è ammesso quando la sanzione pecuniaria è stata applicata dalla autorità competente con l’ordinanza ingiunzione.
Se così è si deve rilevare allora la introduzione di un istituto analogo a quello del "pagamento in misura ridotta" previsto dall'art. 16 della L. 689/81, ma che non ha riferimento alla somma indicata nel verbale di
accertamento, ma a quella comminata dalla autorità competente.
A meno che non si ipotizzi che la metà della sanzio ne si calcoli su quella individuata sulla base dei criteri dell'art. 16 L. 689/81 (cioè si operi il confronto tra il doppio del minimo edittale ed il terzo del massimo edittale, si individui poi la somma più favorevole e su questa si operi il calcolo della metà).
Ma la tesi appare a dir poco azzardata e contorta.
Vedremo come il legislatore delegato disciplinerà i l nuovo istituto.
CONTENUTO DEL
DECRETO LEGISLATIVO
SULL'ESTINZIONE DEL
PROCEDIMENTO
Le perplessità sostenute hanno avuto conferma nel fatto che nulla in proposito è stato previsto nel D.Lgs. 8/16 e proprio per i motivi suddetti, come confermato nella relazione tecnica accompagnatoria allo schema di decreto legislativo, nella quale testualmente si afferma che “….non sono state formulate proposte attuative dell a lettera g) del comma 2 della legge delega…..La disposizione sembrerebbe riecheggiare una forma di pagamento in misura ridotta, sulla falsariga di quanto già previsto dall’articolo 16 della legge n° 689 del 1981. Tuttavia, il riferimento congiunto alla “estinzione” del procedimento e alla sanzione “irrogata” rende di difficile interpretazione la volontà del legislator e delegante. ….”
Giovanni Paris
Decreto Legislativo 15/01/2016 n. 7
Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
In vigore dal 6 febbraio 2016
REATI ABROGATI
vArt. 485 c.p.: Falsità in scrittura privata
vArt. 486 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco
vArt. 594 c.p.: Ingiuria
v Art. 627 c.p.: Sottrazione di cose comuni
vArt. 647 c.p.: Appropriazione di cose smarrite
SANZIONE PECUNIARIA CIVILE
vIntrodotta con il D. Lgs. n. 7/2016
vPrevista per alcuni illeciti civili commessi con dolo ed espressamente elencati all’art. 4 del suddetto decreto
vApplicata dal giudice competente a decidere sull’azione di risarcimento del danno se la richiesta di risarcimento viene accolta
non vi è competenza della polizia locale, né in generale degli ufficiali e agenti di pg
Decreto Legislativo 15/01/2016 n. 8
Disposizioni in materia di depenalizzazione
In vigore dal 6 febbraio 2016
Depenalizzazioni
vPer reati puniti con sola multa o ammenda oppure qualora aggravati anche se prevista la pena detentiva
vSono esclusi dalla depenalizzazione reati espressamente previsti
vGli illeciti vengono pertanto inquadrati nell’ambito delle procedure di cui alla L. 689/81
Competenza della polizia locale, e in generale degli ufficiali e agenti di pg all’applicazione delle sanzioni
Esclusioni
v C.P. artt. 527, 528, 652, 661, 668, 726
v D. Lgs. 286/98 – TU immigrazione
v D.P.R. 380/01 – TU in materia edilizia
vD.Lgs. 152/06 – Norme in materia ambientale
vD. Lgs. 81/08 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
vR.D. 773/31 – TULPS
v……
Art. 201 c. 1 bis CdS
La legge di stabilità approvata nel 2015 ha sostituito la lettera g-bis) con la seguente:
accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143 commi 11 e 12, 146, 167, 170,171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento
N.B.: i dispositivi o le apparecchiature utilizzate devono essere omologate